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Ordinanza — n. 29376/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29376/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29376/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ASS nato il 30/04/2000 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINO m dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Fall Ass ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce l'errata interpretazione e l'errata applicazione dell'art. 99 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Torino, le censure sollevate appaiono oltremodo generiche ed aspecifiche, perché non illustrano le ragioni dì diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 29376/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce l'errata interpretazione e l'errata applicazione dell'art. 99 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Torino, le censure sollevate appaiono oltremodo generiche ed aspecifiche, perché non illustrano le ragioni dì diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori asilo per minori gioventù vie di fatto domanda d'asilo di rom possesso di pornografia minorile

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
Deduce l'errata interpretazione e l'errata applicazione dell'art. 99 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ASS nato il 30/04/2000 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINO m dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fall Ass ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce l'errata interpretazione e l'errata applicazione dell'art. 99 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Torino, le censure sollevate appaiono oltremodo generiche ed aspecifiche, perché non illustrano le ragioni dì diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Patriz a Pkcìalli ha- DEPOS!TATA lo, IN CANWIL+ EFZIA i