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Ordinanza — n. 29375/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29375/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29375/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMZAOUI CHAKER nato il 09/09/1980 avverso la sentenza del 10/02/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAttaraVV15Mefe-Pag12, udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Hamzaoui Chaker ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Verona in ordine a quattro episodi di cessione di sostanze stupefacenti. Deduce violazione di legge, carenza di motivazione in reazione all'art. 129 cod. pen., eccessività della pena irrogata e vizio di motivazione sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. pen; Ordinanza — n. 29375/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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informazione e verifiche promozione dell'accusa penale testimone a carico testimonianza della vittima azione intesa alla dichiarazione di responsabilità indagine per omicidio

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Hamzaoui Chaker ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. pen
Deduce violazione di legge, carenza di motivazione in reazione all'art. 129 cod. pen., eccessività della pena irrogata e vizio di motivazione sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMZAOUI CHAKER nato il 09/09/1980 avverso la sentenza del 10/02/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAttaraVV15Mefe-Pag12, udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Hamzaoui Chaker ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Verona in ordine a quattro episodi di cessione di sostanze stupefacenti. Deduce violazione di legge, carenza di motivazione in reazione all'art. 129 cod. pen., eccessività della pena irrogata e vizio di motivazione sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Pr sikdente Daniela Dawan Patrizi Fcialli ...3044:..2 .24b..4.01.^...., i 27 L 202