Ordinanza — n. 29375/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMZAOUI CHAKER nato il 09/09/1980 avverso la sentenza del 10/02/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAttaraVV15Mefe-Pag12, udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Hamzaoui Chaker ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Verona in ordine a quattro episodi di cessione di sostanze stupefacenti. Deduce violazione di legge, carenza di motivazione in reazione all'art. 129 cod. pen., eccessività della pena irrogata e vizio di motivazione sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. pen; Ordinanza — n. 29375/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMZAOUI CHAKER nato il 09/09/1980 avverso la sentenza del 10/02/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAttaraVV15Mefe-Pag12, udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Hamzaoui Chaker ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Verona in ordine a quattro episodi di cessione di sostanze stupefacenti. Deduce violazione di legge, carenza di motivazione in reazione all'art. 129 cod. pen., eccessività della pena irrogata e vizio di motivazione sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Pr sikdente Daniela Dawan Patrizi Fcialli ...3044:..2 .24b..4.01.^...., i 27 L 202