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Ordinanza — n. 29373/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain verdict dismissed as inadmissible due to improper grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29373/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain verdict inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant argued a lack of motivation regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted that appeals against plea bargains are strictly limited to specific statutory exceptions. Since the appellant's complaint did not fall within these narrow categories, the appeal was rejected and costs were assigned to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 50, della legge 103/2017; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: Appeals against plea bargain verdicts are admissible only for specific statutory grounds, excluding general defects in motivation or evidence.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds Art. 448 c.p.p. Cassation procedure costs allocation dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Al riguardo, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen.
Art. 129 c.p.p.
Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..
art. 444 cod.proc.pen
Barbara Bodini ricorre avverso la sentenza con la quale in data 12 febbraio 2021 il Tribunale di Verona ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BODINI BARBARA nato a NEGRAR il 12/07/1968 avverso la sentenza del 12/02/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Barbara Bodini ricorre avverso la sentenza con la quale in data 12 febbraio 2021 il Tribunale di Verona ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a reato p. e p. dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..

3. Il ricorso é inammissibile per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Al riguardo, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno