Ordinanza — n. 29372/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIULLI GIUSEPPE nato a TARANTO il 03/06/1984 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Chiulli Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Deduce manifesta illogicità e mancanza della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di merito, le censure sollevate appaiono oltremodo generiche ed aspecifiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 29372/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Chiulli Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Deduce manifesta illogicità e mancanza della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di merito, le censure sollevate appaiono oltremodo generiche ed aspecifiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIULLI GIUSEPPE nato a TARANTO il 03/06/1984 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Chiulli Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Deduce manifesta illogicità e mancanza della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di merito, le censure sollevate appaiono oltremodo generiche ed aspecifiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, confronto qui del tutto mancante. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidnte Daniela Dawan Patrizi cialli