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Ordinanza — n. 29371/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic legal arguments lacking specific factual and legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29371/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the lack of specific legal and factual arguments required by procedural law. The appellant challenged a lower court's confirmation of a conviction but offered only generic complaints without addressing the detailed reasoning of the contested decision. The court ruled that such vague grievances fail to meet the statutory requirements for admissibility under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Art. 54 c.p.; Art. 73 d.P.R. 309/90: Appeals must contain specific legal and factual arguments; generic complaints lacking a precise comparison with the contested decision are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments Code of Criminal Procedure specific legal reasoning factual elements Article 581 c.p.p. Article 591 c.p.p. domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 54 c.p.
Lamenta la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 54 cod.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
pen., dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
pen., dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R.
Art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90
pen., dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R.
artt. 61 cod. pen
Ben Ali Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la pronuncia del Gup del Tribunale di Ascoli Piceno per il reato di cui agli artt. 61 cod. pen.
art. 54 cod. pen
Lamenta la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art.
art. 73 d.P.R. 309/90
pen., dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e della fattispecie di cui al comma 5 del predetto art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ALI MOHAMED nato il 30/07/1987 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ben Ali Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la pronuncia del Gup del Tribunale di Ascoli Piceno per il reato di cui agli artt. 61 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Lamenta la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e della fattispecie di cui al comma 5 del predetto art.

73. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Ancona, tutte le censure sollevate appaiono oltremodo generiche ed aspecifiche, perché non illustrano le ragioni di diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Patrizia iaili i 7 P TA 304vr.(