Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29370/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29370/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29370/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMARA BOUBACAR nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Kamara Boubacar ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia dal Tribunale di Roma, resa in esito a giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 143 c.p.p., art. 111 Cost., art. 6, comma 3 CEDU ed art. 3 Direttiva Europea 2010/64/UE, nonché carenza ed illogicità della motivazione con riferimento alla omessa traduzione della sentenza di primo grado; inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., nonché per mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 143 c.p, art. 111 Cost, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29370/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 143 c.p.p., art. 111 Cost., art. 6, comma 3 CEDU ed art. 3 Direttiva Europea 2010/64/UE, nonché carenza ed illogicità della motivazione con riferimento alla omessa traduzione della sentenza di primo grado; inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., nonché per mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto.

Parole chiave

Generato dall'IA
importanza del successo d'integrazione domanda d'asilo di rom integrazione insufficiente valutazione del reinserimento adempimento dei presupposti processuali stato di bisogno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 143 c.p
Deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 143 c.p.p., art.
art. 111 Cost
143 c.p.p., art. 111 Cost., art.
art. 131-bis cod. pen
3 Direttiva Europea 2010/64/UE, nonché carenza ed illogicità della motivazione con riferimento alla omessa traduzione della sentenza di primo grado; inosservanza dell'art. 131-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMARA BOUBACAR nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Kamara Boubacar ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia dal Tribunale di Roma, resa in esito a giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 143 c.p.p., art. 111 Cost., art. 6, comma 3 CEDU ed art. 3 Direttiva Europea 2010/64/UE, nonché carenza ed illogicità della motivazione con riferimento alla omessa traduzione della sentenza di primo grado; inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., nonché per mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto.

Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, oltre che riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dal Giudice di merito con corretti argomenti giuridici. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata.

In difetto di tale confronto, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidrnte Daniela Dawan r Patrizi (ccial