Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29369/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29369/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29369/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Domenico Lorusso propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, il 12 gennaio 2021, ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 15 febbraio 2020 dal Tribunale di Frosinone, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato p. e p. dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Ne chiede l'annullamento lamentando, con un primo motivo, vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; e, con un secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 29369/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e p. dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Ne chiede l'annullamento lamentando, con un primo motivo, vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; e, con un secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze tossicodipendenza aggravamento della pena traffico aggravato di cocaina attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62-bis cod. pen
Nulla deve osservarsi, peraltro, a proposito della dedotta violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod.pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO DOMENICO nato a BARI il 03/01/1982 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; J

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Domenico Lorusso propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, il 12 gennaio 2021, ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 15 febbraio 2020 dal Tribunale di Frosinone, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato p. e p. dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Ne chiede l'annullamento lamentando, con un primo motivo, vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; e, con un secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena.

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte capitolina, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.

Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nulla deve osservarsi, peraltro, a proposito della dedotta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nel caso di specie, visto che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Tale principio è stato nella specie rispettato nel percorso argomentativo della Corte di merito, che sottolinea la particolare gravità della condotta criminosa, sintomatica della contiguità ad ambienti malavitosi e della fiducia riposta presso tali ambienti sulla persona del Lorusso; tanto appare sufficiente a fondare il percorso argomentativo che ha condotto la Corte distrettuale al diniego delle attenuanti generiche sulla base della gravità del fatto e della valutazione negativa della personalità del soggetto, ai sensi dell'art. 133 cod.pen.3.

Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consigliere