Ordinanza — n. 29368/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMarco Adamo ricorre avverso la sentenza con la quale, il 16 febbraio 2021, la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Roma in relazione al reato di detenzione a fini cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (ritenuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990). Il ricorso é articolato in un unico motivo con il quale l'esponente denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della destinazione dello stupefacente da lui detenuto ad uso personale, essendovi elementi per escludere anche l'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; lamenta inoltre l'eccessività del trattamento sanzionatorio, invocando la riduzione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 29368/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, d.P.R. 309/1990). Il ricorso é articolato in un unico motivo con il quale l'esponente denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della destinazione dello stupefacente da lui detenuto ad uso personale, essendovi elementi per escludere anche l'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; lamenta inoltre l'eccessività del trattamento sanzionatorio, invocando la riduzione della pena.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO MARCO nato a NAPOLI il 24/11/1987 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; J
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Marco Adamo ricorre avverso la sentenza con la quale, il 16 febbraio 2021, la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Roma in relazione al reato di detenzione a fini cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (ritenuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990). Il ricorso é articolato in un unico motivo con il quale l'esponente denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della destinazione dello stupefacente da lui detenuto ad uso personale, essendovi elementi per escludere anche l'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; lamenta inoltre l'eccessività del trattamento sanzionatorio, invocando la riduzione della pena.
2. Il ricorso é inammissibile perché manifestamente infondato. In esso, infatti, il ricorrente propone - oltretutto in modo affatto generico - una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio, riferibili in particolare al monitoraggio, da parte della P.G., dell'appostamento dell'Adamo in posizione di attesa alle 2 di notte, nonché al fatto che il prevenuto si disfaceva, alla vista degli operanti, di 30 dosi di cocaina già confezionate: elementi che, in modo del tutto logico e coerente, sono stati ritenuti dalla Corte di merito come deponenti per la finalità di cessione a terzi.
Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482). 2.2. Del tutto prive di fondamento anche le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, a fronte del fatto che sia la determinazione della pena che la non esclusione della recidiva facoltativa trovano ampia giustificazione nella lettura complessiva della motivazione resa dalla Corte di merito, che ha sottolineato i precedenti penali specifici da cui è gravato il prevenuto.
Ciò soddisfa ampiamente i requisiti motivazionali indicati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021 Il Consiglier