Ordinanza — n. 29367/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAlessio Bianchi ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in data 13 gennaio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Roma il 24 settembre 2020 in relazione a reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorso consta di due motivi di doglianza. Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 69 comma 4 cod.pen; Ordinanza — n. 29367/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482). Il secondo motivo è, a sua volta, manifestamente infondato: basterà osservare, a tacer d'altro, che l'art. 69 comma 4 cod.pen. stabilisce il divieto di bilanciamento in prevalenza delle attenuanti generiche nei riguardi di soggetto cui è contestata la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod.pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI ALESSIO nato a ROMA il 23/03/1973 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
1. Alessio Bianchi ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in data 13 gennaio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Roma il 24 settembre 2020 in relazione a reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorso consta di due motivi di doglianza. Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, infatti, propone un inquadramento della condotta nell'ipotesi di lieve entità, a fronte di un sequestro di 41 grammi di stupefacente, aventi un principio attivo idoneo al confezionamento di 192 dosi medie singole ricavabili, e delle peculiari modalità di confezionamento descritte in atti. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio, a cominciare dal dato ponderale e all'elevato numero di dosi ricavabili dallo stupefacente in sequestro.
Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482). Il secondo motivo è, a sua volta, manifestamente infondato: basterà osservare, a tacer d'altro, che l'art. 69 comma 4 cod.pen. stabilisce il divieto di bilanciamento in prevalenza delle attenuanti generiche nei riguardi di soggetto cui è contestata la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod.pen..
E' peraltro pacifico in giurisprudenza che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931;
Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450).
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consigliere e ensore La Presidente (Giuseppe vich)