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Ordinanza — n. 29366/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29366/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29366/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nouiti Ayoub ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 8 gennaio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Verbania il 25 gennaio 2017 in relazione al delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti a tal Crose Paolo. Il ricorso consta di due motivi, rispettivamente proposti per violazione di legge e per vizio di motivazione, ma che possono essere congiuntamente richiamati in quanto entrambi volti a contestare la prova della penale responsabilità dell'imputato esclusivamente sulla base delle dichiarazioni del teste Crose, acquirente della sostanza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29366/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso consta di due motivi, rispettivamente proposti per violazione di legge e per vizio di motivazione, ma che possono essere congiuntamente richiamati in quanto entrambi volti a contestare la prova della penale responsabilità dell'imputato esclusivamente sulla base delle dichiarazioni del teste Crose, acquirente della sostanza.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dichiarazioni inverosimili attendibilità dei testimoni confessione facoltà di astenersi dal testimoniare nuove allegazioni di fatto
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOUITI AYOUB nato il 18/12/1995 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

1. Nouiti Ayoub ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 8 gennaio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Verbania il 25 gennaio 2017 in relazione al delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti a tal Crose Paolo. Il ricorso consta di due motivi, rispettivamente proposti per violazione di legge e per vizio di motivazione, ma che possono essere congiuntamente richiamati in quanto entrambi volti a contestare la prova della penale responsabilità dell'imputato esclusivamente sulla base delle dichiarazioni del teste Crose, acquirente della sostanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. Le censure articolate dal ricorrente non tengono conto, in primo luogo, del fatto che non vi era nella specie alcuna necessità di riscontri al dichiarato del Crose, mero acquirente della sostanza e non certo qualificabile come chiamante in correità: invero è pacificamente affermato in giurisprudenza che l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti e come testimone in dibattimento, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale, derivando da ciò la utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle rispettive qualità (Sez.

U, Sentenza n. 21832 del 22/02/2007, Morea, Rv. 236370; Sez. 3, Sentenza n. 2441 del 09/10/2014, dep. 2015, D'Onofrio, Rv. 261953; Sez. 6, Sentenza n. 39981 del 19/09/2013, Reghai e altro, Rv. 256274). In secondo luogo, dette censure non si confrontano con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, la quale è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio e deponenti per una dettagliata descrizione, da parte del Crose, degli elementi di conferma delle cessioni ricevute dal Nouiti (la messaggistica su Facebook, il riconoscimento in aula, l'acquisto di marijuana - sostanza trovata nella perquisizione domiciliare a carico dell'imputato - ecc.).

Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consigliere tensore La Presidente r (Giusepp vich