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Ordinanza — n. 29365/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal and factual comparisons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29365/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were entirely generic and failed to meet statutory requirements. The appellant challenged a lower court's decision on generic mitigating circumstances, alleging a violation of procedural articles for omitting a non-punishment cause. The court ruled that appeals must specifically compare the disputed legal and factual elements with the contested judgment to avoid dismissal.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; The appeal must specifically indicate the legal reasons and factual elements supporting the dissent, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds procedural code specific comparison mitigating circumstances momento del reato alibi testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Giova ricordare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Artt. 546, lett. e) e 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANALE RICCARDO nato a BARI il 02/07/1994 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Campanale Riccardo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, parzialmente riformando la pronuncia, resa all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Bari, per aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ha confermato l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 546, lett.

e) e 129 cod, proc. pen. per avere la Corte di merito omesso di valutare l'eventuale sussistenza di una causa di non punibilità. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche. Giova ricordare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Patrizi cialli etAAn's.../..ga. D E i i 27 L'