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Ordinanza — n. 29364/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of authorized defense counsel in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29364/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant personally filed the request without an authorized defense lawyer. The court noted that the appellant challenged a conviction for recidivism and sought to revoke a suspended sentence, arguing flaws in the lower court's reasoning. The decision ruled that personal appeals to the Supreme Court are strictly prohibited under Italian criminal procedure law, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 60, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.: Personal appeals to the Supreme Court in criminal matters are inadmissible unless filed by an authorized defense lawyer.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal procedure authorized defense counsel personal appeal inadmissibility suspended sentence revocation recidivism conviction termine calcolato a ore diritto a un difensore diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 117, comma 1, Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELGENDY ABDEL RAHMAN HUSSEIN MOHAMED AHMED nato il 13/07/2000 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Engendy Abdel Rahman Mohamed Ahmed ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Lamenta vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della contestata recidiva e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; riforma della sentenza impugnata in punto di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Torino del 31/10/2019; illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost.Il ricorso è inammissibile perché proposto dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Patriz iccialli J £A64J.oA-uu_ - i i 27 L 2021 h Dire