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Ordinanza — n. 29363/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grievances and lack of specific factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29363/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's complaints were deemed generic and failed to provide a specific comparison with the lower court's reasoning. The appellant argued for the exclusion of specific recidivism and the recognition of general mitigating circumstances, but the Court found these grievances already adequately examined by the trial judge. Consequently, the Court ruled that without a precise confrontation of legal and factual grounds, the appeal cannot be entertained.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must contain a specific comparison with the contested judgment; generic grievances or those involving precluded factual issues render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances specific comparison precluded facts Italian criminal procedure prove fabbricate gravi addebiti penali accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Giannacco Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Roma, in esito a giudizio abbreviato, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Art. 133 cod. pen.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNACCO FABIO nato a ROMA il 15/06/1973 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giannacco Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Roma, in esito a giudizio abbreviato, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce manifesta illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione in riferimento all'esclusione della recidiva specifica infraquinquennale e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; erronea interpretazione della legge penale e sua erronea applicazione, nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla rideternninazione della pena in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente, anche con riguardo al trattamento sanzionatorio, sono del tutto generiche perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Giova ricordare che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata.

In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Le doglianze del ricorrente, inoltre, involgono profili di fatto il cui vaglio è precluso alla Corte di legittimità. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presiden