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Ordinanza — n. 29362/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29362/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29362/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giuseppe Bartolomeo propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino, il 7 gennaio 2020, ha confermato la condanna emessa a suo carico in data 12 settembre 2017 dal Tribunale di Cuneo che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, commesso in Cuneo il 19 luglio 2014. Il sunnominato ne chiede l'annullamento in relazione a tre motivi di lagnanza. Con il primo motivo l'esponente deduce vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato, non adeguatamente verificato dai giudici di merito, avendo il ricorrente unicamente omesso di rendere nota la variazione del suo reddito e non essendovi prova della sua consapevolezza di dovervi provvedere. Con il secondo motivo lamenta il ricorrente, a titolo di carenza di motivazione, la determinazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Con un terzo motivo si lamenta, in generale, il diniego della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 95 d.P.R. 115/2002; Ordinanza — n. 29362/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al secondo motivo, la motivazione della Corte di merito rende conto del fatto che la pena è stata determinata in misura di poco superiore al minimo e che tale determinazione, così come il diniego delle attenuanti generiche, è da correlarsi tra l'altro anche alla biografia penale del prevenuto, gravato da precedenti penali significativi. Del resto è pacifico in giurisprudenza che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (fra le tante yds.

Parole chiave

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variazione del reddito reddito non dichiarato comunicazione fiscale notifica della situazione patrimoniale indennità di patrocinio rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

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art. 95 d.P.R. 115/2002
Giuseppe Bartolomeo propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino, il 7 gennaio 2020, ha confermato la condanna emessa a suo carico in data 12 settembre 2017 dal Tribunale di Cuneo che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 95 d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLOMEO GIUSEPPE nato a GORGOGLIONE il 17/01/1954 avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; ,A.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giuseppe Bartolomeo propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino, il 7 gennaio 2020, ha confermato la condanna emessa a suo carico in data 12 settembre 2017 dal Tribunale di Cuneo che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, commesso in Cuneo il 19 luglio 2014. Il sunnominato ne chiede l'annullamento in relazione a tre motivi di lagnanza. Con il primo motivo l'esponente deduce vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato, non adeguatamente verificato dai giudici di merito, avendo il ricorrente unicamente omesso di rendere nota la variazione del suo reddito e non essendovi prova della sua consapevolezza di dovervi provvedere. Con il secondo motivo lamenta il ricorrente, a titolo di carenza di motivazione, la determinazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Con un terzo motivo si lamenta, in generale, il diniego della sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. Si premette che integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. U, Sentenza n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152 Ciò posto, la sentenza impugnata, quanto al primo motivo di ricorso, chiarisce adeguatamente la sicura presenza del dolo generico nella condotta del Bartolomeo, atteso che la coscienza e volontà di omettere la variazione del reddito viene desunta dalla ben precisa indicazione dei redditi per gli anni 2012 e 2013 e che, comunque, nulla era stato dedotto o dimostrato dal ricorrente circa la sua mancata comprensione del significato dell'impegno di comunicare le variazioni del reddito percepito.

Quanto al secondo motivo, la motivazione della Corte di merito rende conto del fatto che la pena è stata determinata in misura di poco superiore al minimo e che tale determinazione, così come il diniego delle attenuanti generiche, è da correlarsi tra l'altro anche alla biografia penale del prevenuto, gravato da precedenti penali significativi. Del resto è pacifico in giurisprudenza che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (fra le tante yds.

Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); del pari è noto che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949) Il terzo motivo è affetto invece da totale genericità, deducendo - senza in alcun modo argomentarla - una ingiusta esclusione della sospensione condizionale della pena, laddove, nel percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, il curriculum criminale del Bartolomeo viene giudicato come ostativo a un giudizio prognostico circa l'astensione del medesimo dalla commissione di ulteriori reati.

Si rammenta che ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che il ricorso per cassazione contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492).

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Co