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Ordinanza — n. 29359/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29359/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29359/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Adis Becirovic ricorre avverso la sentenza con la quale in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Velletri ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a reato p. e p. dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29359/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen. in relazione a reato p. e p. dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti differimento dell'esecuzione della pena infrazione qualificata LStup adeguamento della pena guida in stato di ebbrezza qualificata caso poco grave

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
Adis Becirovic ricorre avverso la sentenza con la quale in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Velletri ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECIROVIC ADIS nato a ROMA il 04/01/2000 avverso la sentenza del 12/01/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; J1

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Adis Becirovic ricorre avverso la sentenza con la quale in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Velletri ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a reato p. e p. dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorso consta di un singolo motivo con cui l'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..

3. Il ricorso é inammissibile per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Al riguardo, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consigliere es nsore La Presidente (Gi eppe