Ordinanza — n. 29358/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLETTA GIOVANNI nato a SALERNO il 13/11/1986 avverso la sentenza del 02/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VALLO DELLA LUCANIAiskiterefvvrsrraffe-Pa" udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Valletta Giovanni ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Vallo della Lucania per il delitto di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Deduce difetto di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29358/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLETTA GIOVANNI nato a SALERNO il 13/11/1986 avverso la sentenza del 02/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VALLO DELLA LUCANIAiskiterefvvrsrraffe-Pa" udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valletta Giovanni ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Vallo della Lucania per il delitto di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Deduce difetto di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Pre idente Dan