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Ordinanza — n. 29356/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29356/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29356/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Xhani Marsid ricorre avverso la sentenza con la quale in data 23 setembre 2020 il Tribunale di Rovigo ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a plurimi delitti p. e p. dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in continuazione fra loro. Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge per mancata correlazione fra richiesta e sentenza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 589-bis cod.pen; Ordinanza — n. 29356/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Certamente non rientra tra le ipotesi in cui è ammesso il ricorso in base all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., l'inserimento di dati estranei al processo, laddove - come nella specie - essi non abbiano cagionato alcuna interferenza nella determinazione della pena, rispetto a quella concordata, con la conseguenza che in alcun modo può parlarsi di difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale adeguamento della pena commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzione penale proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
Xhani Marsid ricorre avverso la sentenza con la quale in data 23 setembre 2020 il Tribunale di Rovigo ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 589-bis cod.pen
dall'art. 589-bis cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHANI MARSID nato il 02/01/1990 avverso la sentenza del 25/09/2020 del GIP TRIBUNALE di ROVIGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Xhani Marsid ricorre avverso la sentenza con la quale in data 23 setembre 2020 il Tribunale di Rovigo ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a plurimi delitti p. e p. dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in continuazione fra loro. Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge per mancata correlazione fra richiesta e sentenza.

2. Il ricorso é inammissibile; la doglianza, riferita a quello che risulta essere un evidente e grossolano errore materiale (di tipo informatico) nella redazione della sentenza, non ha pregio, atteso che all'evidenza la pena applicata al prevenuto è esattamente quella richiesta dalle parti: i riferimenti contenuti nella motivazione al delitto p. e p. dall'art. 589-bis cod.pen. e all'attenuante di cui al comma 7 dello stesso articolo risultano palesemente frutto di un'errata sovrascrittura della motivazione su modello di sentenza e, ciò che più conta, alcun rilievo hanno riverberato sulla determinazione della pena pattuita dalle parti.

Perciò il ricorso avverso sentenza di patteggiamento risulta presentato per motivi non consentiti dalla legge. Ed invero, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.

Certamente non rientra tra le ipotesi in cui è ammesso il ricorso in base all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., l'inserimento di dati estranei al processo, laddove - come nella specie - essi non abbiano cagionato alcuna interferenza nella determinazione della pena, rispetto a quella concordata, con la conseguenza che in alcun modo può parlarsi di difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consigliere e tensore La Pres ente