Ordinanza — n. 29355/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURENDI DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 03/09/1974 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIActattra'vvrstral+e-perrt-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Laurendi Domenico - imputato dei reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capo a), 23 L. 110/75 (capo b), 81 cpv., 648 cod. pen. (capo c), 697 cod. pen. (capo d), 81 cpv., 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (capo e) - ricorre avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Reggio Calabria. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati contestati. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599-bis, cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ex art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29355/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capo a), 23 L. 110/75 (capo b), 81 cpv., 648 cod. pen. (capo c), 697 cod. pen. (capo d), 81 cpv., 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (capo e) - ricorre avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Reggio Calabria. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati contestati. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599-bis, cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ex art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURENDI DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 03/09/1974 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIActattra'vvrstral+e-perrt-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Laurendi Domenico - imputato dei reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capo a), 23 L. 110/75 (capo b), 81 cpv., 648 cod. pen. (capo c), 697 cod. pen. (capo d), 81 cpv., 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (capo e) - ricorre avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Reggio Calabria. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati contestati. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599-bis, cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ex art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidegte Daniela Dawan lPatrizia ialli