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Ordinanza — n. 29354/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for drug trafficking due to generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29354/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of rights and lack of reasoning regarding drug trafficking charges, but the court found the arguments generic and repetitive. The decision relied on the requirement that appeals must specifically cite legal grounds and factual elements to be admissible.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must specifically indicate the legal grounds and factual elements supporting the request; generic or repetitive complaints without a precise comparison to the contested decision render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic grounds rejection specific legal reasoning requirement drug trafficking conviction court costs and fine causa civile decisione incidentale impugnabile impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOTA3 ALEKSANDER nato il 01/10/1970 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; gli

MOTIVI DELLA DECISIONE

Zotaj Aleksander ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza resa dal Gup di Rimini in ordine alla detenzione e a diversi episodi di cessione di sostanza stupefacente. Deduce violazione di legge per mancanza del contraddittorio, nonostante la presenza del difensore, nonché mancanza di valide motivazioni e/o manifesta illogicità in relazione alla configurazione dello spaccio. Il ricorso è inammissibile. Si osserva preliminarmente con riguardo all'eccezione sollevata con il primo motivo che la stessa non tiene presente la normativa emergenziale da Covid-19 a norma della quale la presenza in udienza era ammessa solo previa richiesta di partecipazione.

Quanto al resto, si rileva che, a fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Bologna, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore F p Il Pre i