Ordinanza — n. 29353/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMallali Mustafa ricorre avverso la sentenza con la quale in data 15 gennaio 2021 la Corte d'appello di Genova, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599-bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal G.i.p. del Tribunale di Genova il 2 luglio 2020 in relazione a reato p. e p. dall'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta un unico motivo con il quale il ricorrente si duole, per vizio di motivazione, in relazione al punto concernente il mancato inquadramento della fattispecie in quella di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29353/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal G.i.p. del Tribunale di Genova il 2 luglio 2020 in relazione a reato p. e p. dall'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta un unico motivo con il quale il ricorrente si duole, per vizio di motivazione, in relazione al punto concernente il mancato inquadramento della fattispecie in quella di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALLALI MUSTAFA nato il 18/03/1987 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Mallali Mustafa ricorre avverso la sentenza con la quale in data 15 gennaio 2021 la Corte d'appello di Genova, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599-bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal G.i.p. del Tribunale di Genova il 2 luglio 2020 in relazione a reato p. e p. dall'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta un unico motivo con il quale il ricorrente si duole, per vizio di motivazione, in relazione al punto concernente il mancato inquadramento della fattispecie in quella di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990.
2. Il ricorso è inammissibile. La pena è stata stabilita dalla Corte di merito sulla base del concordato tra le parti in ordine alla misura della stessa, con concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva contestata, a fronte di un reperto di cocaina di non minimale entità, frazionato in 70 dosi e con grado di purezza di oltre il 90%.
3. Pertanto il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti, a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen. in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017, ed è pertanto inammissibile, perché presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consigliere e tensore La Presidente (Giuseppe