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Ordinanza — n. 29352/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29352/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29352/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CREATI ROBERTO nato a PESCARA il 17/12/1996 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Creati Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Chieti per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in riferimento al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito, risultando, pertanto, del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente che, proprio con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ha dato conto dei precedenti penali, gravi e numerosi, e della mancata evidenziazione da parte dell'appellante di elementi in tal senso favorevoli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29352/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Giova ricordare che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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asserzione difendibile credito contestato esame di cassazione ricorso per cassazione oltraggio alla corte nuove allegazioni di diritto
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CREATI ROBERTO nato a PESCARA il 17/12/1996 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Creati Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Chieti per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in riferimento al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito, risultando, pertanto, del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente che, proprio con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ha dato conto dei precedenti penali, gravi e numerosi, e della mancata evidenziazione da parte dell'appellante di elementi in tal senso favorevoli.

Giova ricordare che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ,\ p Daniela Dawan Patrizi