Ordinanza — n. 29351/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLI ANDREA nato a ASCOLI PICENO il 26/01/1972 avverso l'ordinanza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Martelli Andrea ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello dì L'Aquila che ha dichiarato inammissibile per aspecìficìtà l'appello da questi proposto avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 187, commi 1 e 5, cod. strada pronunciata dal Tribunale di Teramo. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente, anche in questa sede, si appalesano del tutto aspecifiche e generiche. Giova ricordare che contenuto essenziale dell'atto di ìmpugnazìone è, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento impugnato. In difetto di tale confronto, come avvenuto nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29351/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 187, commi 1 e 5, cod. strada pronunciata dal Tribunale di Teramo. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente, anche in questa sede, si appalesano del tutto aspecifiche e generiche. Giova ricordare che contenuto essenziale dell'atto di ìmpugnazìone è, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento impugnato. In difetto di tale confronto, come avvenuto nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLI ANDREA nato a ASCOLI PICENO il 26/01/1972 avverso l'ordinanza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Martelli Andrea ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello dì L'Aquila che ha dichiarato inammissibile per aspecìficìtà l'appello da questi proposto avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 187, commi 1 e 5, cod. strada pronunciata dal Tribunale di Teramo. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente, anche in questa sede, si appalesano del tutto aspecifiche e generiche. Giova ricordare che contenuto essenziale dell'atto di ìmpugnazìone è, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento impugnato. In difetto di tale confronto, come avvenuto nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Pa