Cassation court dismisses appeal against drug conviction for carrying heroin and cocaine without personal use defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Anna Papaccioli's appeal inadmissible regarding her conviction for drug trafficking. The appellant argued the lower court failed to consider her lack of criminal record and the small quantity of drugs, while also claiming generic mitigating circumstances were wrongly denied. The court ruled that the first-instance judgment adequately addressed the public nature of the drug carriage and that sentencing discretion under the Penal Code precludes cassation review of penalty congruity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60, 61, 62-bis, 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that a first-instance judgment is not subject to cassation review if it adequately addresses the appeal's content and that sentencing discretion allows judges to disregard non-decisive mitigating factors without violating the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPACCIOLI ANNA nato a PESCARA il 30/11/1995 avverso l'ordinanza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
1. Anna Papaccioli ricorre avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in data 8 febbraio 2021, ha dichiarato inammissibile l'appello da lei proposto avverso la condanna emessa a carico della stessa dal G.i.p. del Tribunale di Pescara il 28 maggio 2020 in relazione a reato p. e p. dall'art. 73, d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo motivo, l'esponente denuncia carenza di motivazione e violazione di legge in relazione all'asserita genericità dell'appello, dichiarato inammissibile sebbene in esso si contestassero i motivi di affermata responsabilità dell'imputata, a fronte della sua incensuratezza, del quantitativo non eccessivo di stupefacente e dell'assenza di materiale di confezionamento. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in ordine alla quale la sentenza di primo grado era stata censurata a fronte dell'omissione di ogni esposizione dei motivi in fatto e in diritto su cui la decisione si fondava.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, oltrechè affatto generico e avversativo, a fronte di una decisione che, tenuto conto dell'oggetto del processo e di quanto dedotto nella sentenza di primo grado, appare certamente adeguata ai contenuti dell'atto d'appello: il quale non ha considerato che la prevenuta risponde del reato a lei contestato perché, sulla pubblica via, portava con sé un quantitativo di stupefacente incompatibile con la detenzione ad uso esclusivamente personale (136 dosi di eroina, 34 di cocaina) e senza che la destinazione ad uso personale fosse stata mai dedotta dall'imputata.
Quanto al diniego delle generiche, esso è stato argomentato in base al contenimento della pena in termini che, sebbene superiori al minimo edittale, sono stati indicati correttamente come congrui rispetto al disvalore del fatto. Si ricorda in proposito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.
Cass., Sez. 3, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nulla deve osservarsi, peraltro, a proposito della dedotta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nel caso di specie, visto che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
2. Alla declaratoria dì inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consigliere es nsore La