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Ordinanza — n. 29349/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29349/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29349/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Orietta Morelli ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in data 10 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico della stessa dal Tribunale di Teramo il 28 ottobre 2020 in relazione a reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di applicare l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29349/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di applicare l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza traffico qualificato di eroina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti atto sessuale con un detenuto
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI ORIETTA nato a PESCARA il 22/07/1975 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

1. Orietta Morelli ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in data 10 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico della stessa dal Tribunale di Teramo il 28 ottobre 2020 in relazione a reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di applicare l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. In esso la ricorrente non si confronta con la puntuale risposta argomentativa fornita dalla Corte aquilana, che ha qualsivoglia applicazione dell'ulteriore attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, in assenza di qualsivoglia forma di collaborazione da parte dell'imputata, peraltro neppure genericamente indicata nello stesso atto d'appello. Si rammenta al riguardo che è inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione nel quale venga riproposta una questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 22123 del 08/02/2013, Panardi e altro, Rv. 255361).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consigl