Ordinanza — n. 29348/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CESARE GIUSEPPE nato a SAN SEVERO il 10/12/1991 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Aet~s14a-ni; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; • Di Cesare Giuseppe, imputato del reato di detenzione aggravata di sostanza stupefacente, ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Lamenta la mancata assoluzione e l'entità della pena. Il ricorso è inammissibile, oltre che per quanto rilevato dall'ufficio spoglio, perché proposto dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29348/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. Lamenta la mancata assoluzione e l'entità della pena. Il ricorso è inammissibile, oltre che per quanto rilevato dall'ufficio spoglio, perché proposto dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CESARE GIUSEPPE nato a SAN SEVERO il 10/12/1991 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Aet~s14a-ni; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; •
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di Cesare Giuseppe, imputato del reato di detenzione aggravata di sostanza stupefacente, ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Lamenta la mancata assoluzione e l'entità della pena. Il ricorso è inammissibile, oltre che per quanto rilevato dall'ufficio spoglio, perché proposto dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Patrizia c ialli FD E P C) T A ri9 i I n 2 7 - ...„L'I D Direicr