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Ordinanza — n. 29347/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29347/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29347/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINAJ KLODIAN nato in ALBANIA il 01/05/1988 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Gjinai Klodian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila confermativa della pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Teramo per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29347/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino albanese asserzione difendibile attendibilità dei testimoni allegazioni inverosimili verosimiglianza dei motivi d'asilo procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINAJ KLODIAN nato in ALBANIA il 01/05/1988 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gjinai Klodian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila confermativa della pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Teramo per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il P