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Ordinanza — n. 29346/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29346/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29346/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vincenzo Mantini ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in data 15 marzo 2017, ha parzialmente riformato - disponendo la confisca dell'autoveicolo con cui fu commesso il reato - e per il resto ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Pescara il 16 settembre 2015 in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza aggravato dall'orario notturno (art. 186, comma 2, lettera C, e 2-sexies, cod.strada), a lui contestato come commesso il 6 dicembre 2012.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29346/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La manifesta infondatezza del ricorso esime dall'esaminare la questione del decorso del termine di prescrizione del reato: questione che il ricorrente solleva con i motivi aggiunti, ma che è pacificamente risolta dalla giurisprudenza apicale di legittimità secondo la quale l' inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

Parole chiave

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confisca del veicolo a motore guida nonostante revoca della patente stato difettoso del veicolo esame d'idoneità alla guida infrazione alle norme della circolazione contrassegno stradale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTINI VINCENZO nato a CEPAGATTI il 24/07/1963 avverso la sentenza del 15/03/2017 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; J

RITENUTO IN FATTO

1. Vincenzo Mantini ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in data 15 marzo 2017, ha parzialmente riformato - disponendo la confisca dell'autoveicolo con cui fu commesso il reato - e per il resto ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Pescara il 16 settembre 2015 in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza aggravato dall'orario notturno (art. 186, comma 2, lettera C, e 2-sexies, cod.strada), a lui contestato come commesso il 6 dicembre 2012.

2. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo motivo, l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca del veicolo, assumendo che non fosse comprovata l'appartenenza dello stesso all'imputato. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione e denuncia l'inutilizzabilità del prelievo in carenza di prove circa l'ebbrezza dell'imputato, con riguardo alla dedotta carenza di prove in ordine alla regolare revisione ed omologazione dell'apparecchio etilometrico.

3. Il ricorrente ha inoltre depositato memoria illustrativa, ulteriormente illustrando i motivi originari, nonché proponendo motivi aggiunti in relazione alla dedotta prescrizione del reato e con la formulazione di questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede che l'inammissibilità non possa essere dichiarata laddove la pronuncia giudiziaria non intervenga all'interno della ragionevole durata del processo, per essa dovendosi intendere sempre e comunque quella contrassegnata dal termine massimo di prescrizione del reato, avuto riguardo ai parametri di cui agli articoli 3, 27 e 111 Cost..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in tutti i motivi in cui esso si articola, oltrechè in parte presentato per motivi non consentiti in quanto teso a sottoporre alla Corte di legittimità una rivalutazione delle prove di stretta pertinenza dei giudici di merito. Quanto al primo motivo va evidenziato che la Corte di merito ha chiarito come la prova dell'appartenenza del veicolo al Mantini - che lo conduceva nell'occorso - proviene dalla formale intestazione dello stesso all'odierno ricorrente; di tal che, in assenza di elementi da cui desumere che la vettura fosse nella materiale disponibilità di terzi, il motivo di ricorso si fonda essenzialmente su basi meramente congetturali.

Quanto al secondo motivo, le asserzioni del ricorrente circa l'assenza di prove certe dello stato d'ebbrezza contrastano, da un lato, con l'assenza di vizi motivazionali o di violazioni di legge, basandosi su dati del tutto privi di rilievo (come l'orario di materiale redazione dei verbali) o su confutazioni meramente avversative e speculative a fronte dell'adeguato e corretto percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, pienamente aderente a criteri logici e ai risultati probatori del giudizio; e, dall'altro, con l'assenza di prove legali nel sistema processuale penale, caratterizzato dal principio del libero convincimento del giudice.

E' appena il caso di ricordare che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale affatto prevalente, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto nnetrologico dell'etilometro (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958); e comunque, anche in base al diverso orientamento secondo il quale è configurabile a carico del pubblico ministero l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge, ciò vale unicamente nel caso di contestazione da parte dell'imputato del buon funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4, Sentenza n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032).

2. La manifesta infondatezza del ricorso esime dall'esaminare la questione del decorso del termine di prescrizione del reato: questione che il ricorrente solleva con i motivi aggiunti, ma che è pacificamente risolta dalla giurisprudenza apicale di legittimità secondo la quale l' inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266). Per analoghe ragioni, la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente è manifestamente infondata, oltrechè genericamente proposta: è di tutta evidenza che, allorquando la prosecuzione del giudizio si basi esclusivamente sulla proposizione di lagnanze radicalmente prive di fondamento (come nel caso di specie) e come tali inidonee a fondare il rapporto giuridico processuale, non si pone un problema di contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, il cui termine è peraltro arbitrariamente collocato dal ricorrente in coincidenza con la data di prescrizione del reato: a tacer d'altro, esemplificativamente, basterebbe considerare la ragionevolezza dell'interesse dell'imputato - ove del caso - a ottenere la declaratoria di prescrizione nel merito da un'imputazione per reato prescritto.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consigliere est nsor