Ordinanza — n. 29344/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARiccardo Cagnoni ricorre avverso la sentenza con la quale in data 12 febbraio 2021 il Tribunale di Perugia ha applicato nei suoí confrontí la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a delitto p. e p. dall'art. 73, d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione dí legge nella valutazione della prova della colpevolezza dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29344/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen. in relazione a delitto p. e p. dall'art. 73, d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione dí legge nella valutazione della prova della colpevolezza dell'imputato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGNONI RICCARDO nato a MONTEPULCIANO il 21/09/1999 avverso la sentenza del 12/02/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Riccardo Cagnoni ricorre avverso la sentenza con la quale in data 12 febbraio 2021 il Tribunale di Perugia ha applicato nei suoí confrontí la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a delitto p. e p. dall'art. 73, d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione dí legge nella valutazione della prova della colpevolezza dell'imputato.
2. Il ricorso é inammissibile per essere stato articolato in modo affatto generico, oltrechè per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Ed invero, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e ia sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.
Certamente non rientra tra le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ín base all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., la presunta carenza di valutazione delle prove della penale responsabilità. Carenza denunciata peraltro in modo affatto aspecifico e privo di attinenza ai fatti di causa. Pertanto nella specie il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di ínammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consiglie e estensore La Presidente (Giusep Pavich) (Patri Piccialli) i 27 uu LuLi il Dr ,ftrativo -U21,1,30 CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE ú;i.29 evti-R...,()kt> - ov, 2_ .4À1QL (e UK gnfisVe 1JL ( An. 9 N 5) " C li-C„ k\ ce `‘