Italian court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual evidence on drug trafficking intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs. The appellant challenged a lower court's finding that seized drugs were intended for trafficking rather than personal use, citing procedural violations. The court ruled that such factual determinations fall exclusively within the trial judge's domain and cannot be re-evaluated on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: Appeals cannot challenge factual findings regarding evidence evaluation or impose new factual parameters, as these matters are reserved for the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI GENNARO nato a BITONTO il 11/01/1970 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
1. Gennaro Parisi ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari, in data 15 ottobre 2020, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio e per il resto ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Bari il 2 dicembre 2019 in relazione al delitto di detenzione di sostanze stupefacenti. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia violazione di legge (ed in specie dell'art. 192 cod.proc.pen.) in relazione alla prova della destinazione dello stupefacente ad uso non esclusivamente personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. La censura articolata dal ricorrente, in quanto volta a lamentare la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., non può ritenersi consentita in questa sede: ed invero, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., non é ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non é in tal modo sanzionata (ex multis da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio e deponenti per la finalità di spaccio della detenzione dello stupefacente. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482).
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consigliere tensore La Presidente (Gi