Ordinanza — n. 29342/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BARI FILIPPO nato a TRIGGIANO il 12/04/1991 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Di Bari Filippo, imputato del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, esclusa la recidiva semplice, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato. Con l'unico motivo deduce illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29342/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. 309/90, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, esclusa la recidiva semplice, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato. Con l'unico motivo deduce illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BARI FILIPPO nato a TRIGGIANO il 12/04/1991 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di Bari Filippo, imputato del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, esclusa la recidiva semplice, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato. Con l'unico motivo deduce illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e índefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore