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Ordinanza — n. 29341/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29341/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29341/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Concetta Caiaffa ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 6 ottobre 2020, la Corte d'appello di Bari ha parzialmente confermato - riducendo la pena - la condanna, per il resto confermata, alla pena ritenuta di giustizia emessa a suo carico dal Tribunale di Foggia il 24 aprile 2018 in relazione al delitto di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Con l'unico motivo di ricorso, l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa considerazione delle ragioni di proscioglimento e, comunque, in ordine al trattamento sanzionatorio, giudicato ececssivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29341/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'unico motivo di ricorso, l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa considerazione delle ragioni di proscioglimento e, comunque, in ordine al trattamento sanzionatorio, giudicato ececssivo.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina detenzione di stupefacenti consumo di canapa dipendenza da sostanze remissione della pena sanzioni penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAFFA CONCETTA nato a FOGGIA il 19/08/1969 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

1. Concetta Caiaffa ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 6 ottobre 2020, la Corte d'appello di Bari ha parzialmente confermato - riducendo la pena - la condanna, per il resto confermata, alla pena ritenuta di giustizia emessa a suo carico dal Tribunale di Foggia il 24 aprile 2018 in relazione al delitto di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Con l'unico motivo di ricorso, l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa considerazione delle ragioni di proscioglimento e, comunque, in ordine al trattamento sanzionatorio, giudicato ececssivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché affatto generico. E' del tutto assente l'indicazione, da parte della ricorrente, delle ragioni per le quali la stessa avrebbe potuto essere essere prosciolta o avrebbe avuto titolo a un più mite trattamento sanzionatorio, laddove la Corte di merito si è adeguatamente soffermata sulle ragioni alla base della diminuzione della pena inflitta in primo grado, tenuto conto del quantitativo comunque rilevante di sostanza stupefacente detenuta (277 dosi ricavabili) per il quale è stata giudicata colpevole l'imputata: la quale, invero, ha riportato una condanna a una pena pari al minimo edittale, ciò che rende il percorso argonnentativo svolto sul punto dalla Corte di merito pienamente adeguato ai criteri a più riprese indicati dalla Corte di legittimità (cfr. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Ro a il 23 giugno 2021 Il Consigliere stensore La Presidente