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Ordinanza — n. 29340/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29340/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29340/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nije Mustapha ricorre avverso la sentenza con la quale in data 8 ottobre 2020 la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Torino 19 novembre 2019 in relazione a delitto p e p. dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta di due motivi, con cui si lamenta, in estrema sintesi, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sì denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 cod.pen. nella parte in cui non consente la presentazione del ricorso per cassazione con atto personalmente sottoscritto dall'interessato.

Regesto Legislator

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art. 613 comma 1 cod.pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29340/2021 — snpen · Corte di Cassazione: dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta di due motivi, con cui si lamenta, in estrema sintesi, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sì denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 cod.pen. nella parte in cui non consente la presentazione del ricorso per cassazione con atto personalmente sottoscritto dall'interessato.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate imputazione per reati di stupefacenti difetto di legittimazione del ministero pubblico motivi di cassazione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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art. 613 comma 1 cod.pen
Il ricorso consta di due motivi, con cui si lamenta, in estrema sintesi, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sì denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 cod.pen.
art. 613 cod. proc. pen
E' appena il caso di osservare che la Corte di legittimità a Sezioni Unite ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NJIE MUSTAPHA (CUI 05AFU4Y) nato il 17/11/1998 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nije Mustapha ricorre avverso la sentenza con la quale in data 8 ottobre 2020 la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Torino 19 novembre 2019 in relazione a delitto p e p. dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta di due motivi, con cui si lamenta, in estrema sintesi, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sì denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 cod.pen. nella parte in cui non consente la presentazione del ricorso per cassazione con atto personalmente sottoscritto dall'interessato.

2. Il ricorso, oltre ad essere del tutto generico, è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'interessato e non dal suo difensore, in contrasto con quanto stabilito espressamente dall'art. 613, comma 1, cod.proc.pen. così come modificato dall'art. 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (disposizione, quest'ultima, entrata in vigore il 3 agosto 2017). E' appena il caso di osservare che la Corte di legittimità a Sezioni Unite ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011). Di tal che la riproposizione di questione già esaminata dal Consesso apicale implica che dell'eccezione di legittimità costituzionale non possa in alcun modo tenersi conto e che il ricorso vada dichiarato inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dagli interessati.

3. Alia declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilìtà», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consigliere stensore La Pres derte (Giusepp vich) (Patrizia i