Ordinanza — n. 29339/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAYuo Xiriming ricorre avverso la sentenza con la quale in data 13 gennaio 2021 la Corte d'appello di Venezia, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599-bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Padova il 20 luglio 2020 in relazione a reato p. e p. dagli artt. 73 comma 1 e 80 comma 2 del d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta un unico motivo con il quale il ricorrente si duole, per vizio di motivazione, in relazione al punto concernente la concessione delle attenuanti generiche in misura inferiore a quella massima.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29339/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Padova il 20 luglio 2020 in relazione a reato p. e p. dagli artt. 73 comma 1 e 80 comma 2 del d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta un unico motivo con il quale il ricorrente si duole, per vizio di motivazione, in relazione al punto concernente la concessione delle attenuanti generiche in misura inferiore a quella massima.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YUO XINGMING nato il 05/01/1975 avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Yuo Xiriming ricorre avverso la sentenza con la quale in data 13 gennaio 2021 la Corte d'appello di Venezia, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599-bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Padova il 20 luglio 2020 in relazione a reato p. e p. dagli artt. 73 comma 1 e 80 comma 2 del d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta un unico motivo con il quale il ricorrente si duole, per vizio di motivazione, in relazione al punto concernente la concessione delle attenuanti generiche in misura inferiore a quella massima.
2. Il ricorso è inammissibile. La pena è stata stabilita dalla Corte di merito sulla base del concordato tra le parti in ordine alla misura della stessa, con concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, muovendo - come da richiesta - dalla pena base di otto anni e tre mesi di reclusione ed euro 37.500 di multa, diminuita per la prevalenza delle generiche a 5 anni e 6 mesi ed C 25.000 (in misura perciò esattamente pari alla diminuente massima di un terzo).
3. Pertanto il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti, a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen. in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017, ed è pertanto inammissibile, perché presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consiglier stensore La Pre idente (Giuseppe avich) (Pa