Ordinanza — n. 29338/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASarr Samba ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 3 dicembre 2020, la Corte d'appello di Torino ha confermato - salvochè per la revoca della confisca del danaro in sequestro, di cui è stata disposta la restituzione - la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa a suo carico dal Tribunale della stessa città il 21 novembre 2019 in relazione al delitto di cessione di 1,1, grammi di crack (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Con unico motivo di ricorso, l'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, ritenuta non in linea con il disvalore del fatto e con la personalità del soggetto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 29338/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Con unico motivo di ricorso, l'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, ritenuta non in linea con il disvalore del fatto e con la personalità del soggetto.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR SAMBA nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; a
RITENUTO IN FATTO
1. Sarr Samba ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 3 dicembre 2020, la Corte d'appello di Torino ha confermato - salvochè per la revoca della confisca del danaro in sequestro, di cui è stata disposta la restituzione - la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa a suo carico dal Tribunale della stessa città il 21 novembre 2019 in relazione al delitto di cessione di 1,1, grammi di crack (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Con unico motivo di ricorso, l'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, ritenuta non in linea con il disvalore del fatto e con la personalità del soggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, la Corte di merito ha chiaramente inteso evidenziare l'improponibilità della richiesta di esclusione della recidiva avuto riguardo alla personalità dell'imputato, che continua a violare le disposizioni in tema di narcotraffico, come testimoniato dalle altre recenti violazioni in tema di stupefacenti; si rammenta al riguardo che gli elementi da valorizzare ai fini dell'esclusione della recidiva (o, per converso, della sua applicazione) sono tendenzialmente quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. (cfr. da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 13364 del 21/01/2020, Brizzi, Rv. 279034; e Sez. 2, Sentenza n. 4969 del 12/01/2012, Doku, Rv. 251809).
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consigliere este ore L