Ordinanza — n. 29337/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HU LIOU nato il 13/04/1986 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Hu Liou ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dal Procuratore generale, lo ha ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'ora notturna. Deduce violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione, nonché violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29337/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione, nonché violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HU LIOU nato il 13/04/1986 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Hu Liou ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dal Procuratore generale, lo ha ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'ora notturna. Deduce violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione, nonché violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente.
I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore DE Il Presidente Daniela Dawan IN Patrizi