Ordinanza — n. 29336/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZAR ANDREEA nato il 24/12/1990 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Lazar Andreea, imputata del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'ora notturna, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, confermata l'affermazione di responsabilità per il reato ascritto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha sostituito la pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità. Deduce l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta regolarità di funzionamento dell'etilometro, nonché l'omessa motivazione sui criteri di ragguaglio utilizzati per la disposta sostituzione con il lavoro di pubblica utilità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29336/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta regolarità di funzionamento dell'etilometro, nonché l'omessa motivazione sui criteri di ragguaglio utilizzati per la disposta sostituzione con il lavoro di pubblica utilità.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZAR ANDREEA nato il 24/12/1990 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lazar Andreea, imputata del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'ora notturna, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, confermata l'affermazione di responsabilità per il reato ascritto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha sostituito la pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità. Deduce l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta regolarità di funzionamento dell'etilometro, nonché l'omessa motivazione sui criteri di ragguaglio utilizzati per la disposta sostituzione con il lavoro di pubblica utilità.
Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dalla ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata.
In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore DE 7:: S g i Il Presidente Daniela Dawan Patriz' a. Pic