Ordinanza — n. 29335/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARESMINI ENRICO nato a BRESCIA il 23/01/1985 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Quaresmini Enrico, imputato del reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, 81, comma 2, e 110 cod. pen., ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Brescia in esito a giudizio abbreviato, esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermando nel resto. Deduce erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla discrezionalità del giudice nell'applicazione della pena, atteso il sensibile discostamento dal minimo edittale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29335/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90, 81, comma 2, e 110 cod. pen., ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Brescia in esito a giudizio abbreviato, esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermando nel resto. Deduce erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla discrezionalità del giudice nell'applicazione della pena, atteso il sensibile discostamento dal minimo edittale.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARESMINI ENRICO nato a BRESCIA il 23/01/1985 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quaresmini Enrico, imputato del reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, 81, comma 2, e 110 cod. pen., ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Brescia in esito a giudizio abbreviato, esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermando nel resto. Deduce erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla discrezionalità del giudice nell'applicazione della pena, atteso il sensibile discostamento dal minimo edittale.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Dall'esame del provvedimento impugnato emerge che la Corte territoriale ha fornito congrua motivazione sul punto afferente alla determinazione della pena. Ed invero, la Corte di appello, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie di ordine logico, ha ritenuto la pena irrogata proporzionata alla gravità dei fatti e alla personalità negativa dell'imputato, «tenuto conto della detenzione a fine di spaccio di sostanze tabellarmente diverse da parte del Quaresnnini, soggetto gravato da due precedenti penali, di cui uno specifico».
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente n DEP Daniela Dawan . D i N C Pat