Ordinanza — n. 29334/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELE ZOLETTI DAVIDE nato a LOVERE il 11/08/1993 BENEDETTI SILVIA nato a DARFO BOARIO TERME il 01/04/1964 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 29334/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ottellí Zoletti Davide e Benedetti Silvia ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Brescia per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deducono manifesta illogicità della motivazione. I ricorsi sono inammissibili. Le censure mosse dai ricorrenti risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. Giova ricordare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELE ZOLETTI DAVIDE nato a LOVERE il 11/08/1993 BENEDETTI SILVIA nato a DARFO BOARIO TERME il 01/04/1964 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ottellí Zoletti Davide e Benedetti Silvia ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Brescia per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deducono manifesta illogicità della motivazione. I ricorsi sono inammissibili. Le censure mosse dai ricorrenti risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. Giova ricordare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Le doglianze sollevate, inoltre, invocano una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e prive di pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il