Cassation court dismisses appeal for drunk driving due to generic grievances lacking specific legal and factual comparisons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the grievances were too generic and failed to provide specific legal and factual comparisons with the lower court's reasoning. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis and violations of Road Code Article 186, but the court found these complaints lacked the required precise identification of procedural errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 186 c.s.; The appeal must specifically identify the legal and factual grounds for disagreement with the lower court's reasoning; generic grievances without precise comparison of arguments render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNTEANU ADRIAN VASILE nato il 12/04/1982 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Munteanu Adrian Vasile ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia di primo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza. Lamenta, sotto il duplice profilo della inosservanza di legge e del vizio dì motivazione, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b) , cod. strada e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente.
Giova ricordare che i motivi dei ricorso, a pena dì inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile.
Le doglianze del ricorrente, inoltre, invocano una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e prive di pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudico di merito. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Pres /erre Daniela Dawan D FZ: IN