Ordinanza — n. 29331/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLINA GIUSEPPE nato a PALERMO il 01/01/1967 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Mellina Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del Gup dei Tribunale di Palermo, riqualificate ai sensi del comma 4 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 le condotte di cui al capo 1), ha rideterminato la pena al predetto inflitta. Lamenta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente che illustra adeguatamente le ragioni per le quali il Giudice ha escluso che la condotta possa essere ricondotta al concetto di minima offensività di cui all'invocato comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 29331/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90 le condotte di cui al capo 1), ha rideterminato la pena al predetto inflitta. Lamenta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente che illustra adeguatamente le ragioni per le quali il Giudice ha escluso che la condotta possa essere ricondotta al concetto di minima offensività di cui all'invocato comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLINA GIUSEPPE nato a PALERMO il 01/01/1967 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mellina Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del Gup dei Tribunale di Palermo, riqualificate ai sensi del comma 4 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 le condotte di cui al capo 1), ha rideterminato la pena al predetto inflitta. Lamenta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente che illustra adeguatamente le ragioni per le quali il Giudice ha escluso che la condotta possa essere ricondotta al concetto di minima offensività di cui all'invocato comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.
Giova ricordare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile.
Esso, inoltre, prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ' p Daniela Dawan - Patrizia . 4„ D - 0