Ordinanza — n. 29329/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACosimo Buzzacchino ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 20 gennaio 2021, la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa a suo carico dal Tribunale di Taranto il 16 settembre 2019 in relazione al delitto p. e p. dall'art. 95, d.P.R. 115/2002. Con due distinti motivi di ricorso, l'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del comportamento antigiuridico e alla mancata valutazione della richiesta di proscioglimento avanzata dall'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29329/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e p. dall'art. 95, d.P.R. 115/2002. Con due distinti motivi di ricorso, l'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del comportamento antigiuridico e alla mancata valutazione della richiesta di proscioglimento avanzata dall'imputato.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZZACCHINO COSIMO nato a TARANTO il 06/08/1959 QL. avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO(SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
1. Cosimo Buzzacchino ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 20 gennaio 2021, la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa a suo carico dal Tribunale di Taranto il 16 settembre 2019 in relazione al delitto p. e p. dall'art. 95, d.P.R. 115/2002. Con due distinti motivi di ricorso, l'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del comportamento antigiuridico e alla mancata valutazione della richiesta di proscioglimento avanzata dall'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché affatto generico e tra l'altro caratterizzato dalla grafica ripetizione, nei due motivi di ricorso, di identiche espressioni, del tutto prive di specifica attinenza ai fatti di causa. E' del tutto assente l'indicazione, da parte del ricorrente, delle ragioni per le quali egli avrebbe potuto aspirare al proscioglimento, laddove l'imputato aveva rinunciato ai motivi relativi all'affermazione di responsabilità; a fronte di ciò, comunque, la Corte di merito ha illustrato compiutamente le ragioni per le quali la condanna è stata pronunciata e la pena è stata confermata.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consigliere e ensore La Preside te (Giuseppe vich) (Patrizia\F