Ordinanza — n. 29328/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARiccardo Biagio Sanzone propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo, il 4 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990 (detenzione a fini di cessione di 4,17 chilogrammi di cocaina), aggravato dall'art. 80, comma 2, dello stesso d.P.R., accertato il 2 aprile 2019. 1.1. Il sunnominato ne chiede l'annullamento, con un primo motivo, in relazione a violazione di legge e, con un secondo motivo, per vizio di motivazione per non avere la Corte di appello escluso l'aggravante dell'ingente quantità, in relazione alla ritenuta obsolescenza del criterio ponderale accreditato dalle SS.UU.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29328/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990 (detenzione a fini di cessione di 4,17 chilogrammi di cocaina), aggravato dall'art. 80, comma 2, dello stesso d.P.R., accertato il 2 aprile 2019. 1.1. Il sunnominato ne chiede l'annullamento, con un primo motivo, in relazione a violazione di legge e, con un secondo motivo, per vizio di motivazione per non avere la Corte di appello escluso l'aggravante dell'ingente quantità, in relazione alla ritenuta obsolescenza del criterio ponderale accreditato dalle SS.UU.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANZONE RICCARDO BIAGIO nato a PARTINICO il 16/11/1991 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Riccardo Biagio Sanzone propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo, il 4 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990 (detenzione a fini di cessione di 4,17 chilogrammi di cocaina), aggravato dall'art. 80, comma 2, dello stesso d.P.R., accertato il 2 aprile 2019. 1.1. Il sunnominato ne chiede l'annullamento, con un primo motivo, in relazione a violazione di legge e, con un secondo motivo, per vizio di motivazione per non avere la Corte di appello escluso l'aggravante dell'ingente quantità, in relazione alla ritenuta obsolescenza del criterio ponderale accreditato dalle SS.UU.
Biondi (basato sull'abrogata legge Fini-Giovanardi) e ritenendo dovesse escludersi che tale aggravante fosse configurabile, in relazione alla personalità dell'imputato e alle peculiarità del caso concreto. 1.2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, non confrontandosi con i dati evidenziati dalla Corte di merito a proposito del disvalore della condotta dell'imputato e degli elementi fondanti l'aggravante dell'ingente quantità. 1.3. A fronte di ciò, quanto all'aggravante dell'ingente quantità, la valutazione della Corte di merito si appalesa in linea con quella della giurisprudenza di legittimità basata sui principi fissati dalla sentenza a Sezioni Unite Biondi, peraltro recentemente ribaditi quanto alle droghe leggere da Sez.
U, Sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Polito.
3. Alla declaratoria di inammissibilità conse gue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consigliere nsore L