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Ordinanza — n. 29327/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29327/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29327/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Alessio Barbara propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia, il 18 settembre 2020, ha parzialmente riformato quoad poenam, e nel resto ha confermato, la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 4 ottobre 2018 dal Tribunale di Cremona, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, Cod.Strada. Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 29327/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e p. dall'art. 186, comma 2, Cod.Strada. Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata reato grave di stupefacenti idoneità alla guida abuso di alcol attenuazione della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Nulla deve osservarsi, peraltro, a proposito della dedotta violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBARA ALESSIO nato a ROMA il 07/08/1965 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Alessio Barbara propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia, il 18 settembre 2020, ha parzialmente riformato quoad poenam, e nel resto ha confermato, la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 4 ottobre 2018 dal Tribunale di Cremona, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, Cod.Strada. Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte catanese, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.

Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nulla deve osservarsi, peraltro, a proposito della dedotta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nel caso di specie, visto che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Tale principio è stato nella specie rispettato nel percorso argomentativo della Corte di merito, che sottolinea i precedenti penali dell'imputato in materia di stupefacenti, salvo precisare che la specifica condotta di ebbrezza alla guida è stata occasionale; tanto appare sufficiente a fondare il percorso argomentativo che ha condotto la Corte distrettuale al diniego delle attenuanti generiche sulla base della valutazione negativa della personalità del soggetto, ai sensi dell'art. 133 cod.pen.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consigliere tensore La Presidente (Giuseppe vich) (Patrizi