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Ordinanza — n. 29326/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29326/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29326/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONI STEFANO nato a ROMA il 01/02/1999 avverso la sentenza del 09/03/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Boni Stefano ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Roma per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/90. Deduce difetto di motivazione in relazione all'art. 129 cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 129 cod. pen; Ordinanza — n. 29326/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Roma per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/90. Deduce difetto di motivazione in relazione all'art. 129 cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori responsabilità penale promozione dell'accusa penale testimone a carico verdetto di colpevolezza accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Boni Stefano ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
dal Tribunale di Roma per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 129 cod. pen
Deduce difetto di motivazione in relazione all'art. 129 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONI STEFANO nato a ROMA il 01/02/1999 avverso la sentenza del 09/03/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Boni Stefano ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Roma per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/90. Deduce difetto di motivazione in relazione all'art. 129 cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Patriz cialli —l504` TA N lA i 2 G 2021 11