Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of valid grounds under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant argued a lack of reasoning regarding Article 129 of the Penal Code, but the court held that only specific grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis, allow such appeals. Since the alleged defect did not fall within these permitted categories, the appeal was rejected and the appellant ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between accusation and sentence, legal qualification of the act, or illegality of the penalty, excluding general defects in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORIGGI PIERO nato a ROMA il 22/06/1974 avverso la sentenza del 15/02/2021 del TRIBUNALE di ROMA4ate-avviso-atte-pratt; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Moriggi Pietro ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Deduce difetto di motivazione in relazione all'art. 129 cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Patrizig iq) tcialli \ 2 7 11