Ordinanza — n. 29324/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORRU NICOLA nato a ORISTANO il 08/04/1994 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Orrù Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Oristano che lo riteneva responsabile del reato di omissione di soccorso. Deduce falsa applicazione dell'art. 189 cod. strada, in ordine alla causazione del sinistro di cui mancherebbe la prova, nonché falsa applicazione dell'art. 43 cod. pen. e dell'art. 189 cod. strada e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 43 cod. pen; Ordinanza — n. 29324/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce falsa applicazione dell'art. 189 cod. strada, in ordine alla causazione del sinistro di cui mancherebbe la prova, nonché falsa applicazione dell'art. 43 cod. pen. e dell'art. 189 cod. strada e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORRU NICOLA nato a ORISTANO il 08/04/1994 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orrù Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Oristano che lo riteneva responsabile del reato di omissione di soccorso. Deduce falsa applicazione dell'art. 189 cod. strada, in ordine alla causazione del sinistro di cui mancherebbe la prova, nonché falsa applicazione dell'art. 43 cod. pen. e dell'art. 189 cod. strada e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente.
Giova ricordare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile.
Le doglianze del ricorrente, inoltre, invocano una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e prive di pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Patrizia P ,\ 0,•••••••-. N I c, :rr" 2? L