Ordinanza — n. 29323/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGulmir Gulalam e Lorenzo Scardamaglia ricorrono avverso la sentenza con la quale in data 1 febbraio 2021 la Corte d'appello di Roma, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599-bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a loro carico dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 6 novembre 2019m in relazione a delitto p. e p. dall'art. 73, commi 1 e 6, e 80 comma 2, d.P.R. 309/1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod.proc.pen, art. 129 cod.proc.pen, articolo 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29323/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a loro carico dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 6 novembre 2019m in relazione a delitto p. e p. dall'art. 73, commi 1 e 6, e 80 comma 2, d.P.R. 309/1990.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GULMIR GULALAM nato a ROMA il 29/04/1987 SCARDAMAGLIA LORENZO nato a ROMA il 25/09/1991 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gulmir Gulalam e Lorenzo Scardamaglia ricorrono avverso la sentenza con la quale in data 1 febbraio 2021 la Corte d'appello di Roma, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599-bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a loro carico dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 6 novembre 2019m in relazione a delitto p. e p. dall'art. 73, commi 1 e 6, e 80 comma 2, d.P.R. 309/1990.
2. Il ricorso del Gulmir consta di un unico motivo, con il quale si lamenta vizio di motivazione per l'eccessività della pena; il ricorso dello Scardamaglia è a sua volta articolato in un unico motivo, nel quale si lamenta violazione dell'art. 129 cod.proc.pen., per mancata valutazione degli elementi deponenti per il proscioglimento dell'imputato.
3. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti. Ciò vale sia per il motivo proposto dal Gulmir, vertente sulla pena, sia per il motivo proposto dallo Scordamaglia, che lamenta l'omessa applicazione dell'articolo 129 cod.proc.pen.: si tratta in ambo i casi di motivi non consentiti a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. , 599-bis cod.proc.pen. in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017, ed in quanto presentati in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5 -bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021. Il Consiglier estensore La Presidente (Giuseppz i avich) • (Patrizi ialli) A i t 27 L 5