Ordinanza — n. 29322/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTANZI DOMENICO nato a ROMA il 28/11/1968 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Lattanzi Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza di primo grado per avere rideterminato la pena (previa esclusione della contestata recidiva), ne ha confermato la dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Deduce erronea applicazione di legge per il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d. P.R. 309/90, nonché illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente che illustra adeguatamente le ragioni per le quali il Giudice ha escluso che la condotta possa essere ricondotta al concetto di minima offensività di cui all'invocato comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 29322/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Giova ricordare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTANZI DOMENICO nato a ROMA il 28/11/1968 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lattanzi Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza di primo grado per avere rideterminato la pena (previa esclusione della contestata recidiva), ne ha confermato la dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Deduce erronea applicazione di legge per il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d. P.R. 309/90, nonché illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente che illustra adeguatamente le ragioni per le quali il Giudice ha escluso che la condotta possa essere ricondotta al concetto di minima offensività di cui all'invocato comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.
Giova ricordare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile.
Le doglianze del ricorrente, inoltre, invocano una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e prive di pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudico di merito. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente n Daniela Dawan Patrizia Pi. 114.1 tA a- Ala-Gn04---, i TA