Ordinanza — n. 29321/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERDUTI MARCO nato a SORA il 23/11/1982 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; \\ Sperduti Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza resa dal Gup del Tribunale di Cassino per il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29321/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERDUTI MARCO nato a SORA il 23/11/1982 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; \\
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sperduti Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza resa dal Gup del Tribunale di Cassino per il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Il ricorso è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Pr9dnte Daniela Dawan