Ordinanza — n. 29320/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano confermava quella del Tribunale di Milano di condanna di Burjanadze Luka alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i delitti di cui all'art. 497 bis cod. pen. e per quello di cui all'art. 13, comma 13 bis d.lgs. 286 del 1998.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 497 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29320/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUMANADZE LUKA nato il 24/11/1979 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano confermava quella del Tribunale di Milano di condanna di Burjanadze Luka alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i delitti di cui all'art. 497 bis cod. pen. e per quello di cui all'art. 13, comma 13 bis d.lgs. 286 del 1998.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Luka Burjanadze, deducendo vizio della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto, pur deducendo la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in realtà non fa che sollecitare questa Corte a sovrapporre il proprio giudizio di merito a quello già espresso dalla Corte territoriale. In particolare, il ricorrente omette di considerare che l'imputato aveva dichiarato di parlare e di comprendere la lingua italiana al momento dell'arresto e che lo stesso viveva in Italia fin dal 2011, elementi evidenziati, insieme ad altri, dalla Corte territoriale a sostegno di una logica motivazione in ordine alla consapevolezza dell'imputato del divieto di rientrare in Italia prima del termine di cinque anni dall'intervenuta espulsione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 giugno 2021 iDEP Il Consigliere estensore IN T A Il Presidente ?iacomo Rocchi J Enrico Giuseppe Sandrini 27 L 2021 , M it Diretto